Descrizione

Abbattere alberi

La conservazione, la valorizzazione e la diffusione delle specie vegetali, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono importanti fattori di qualità ambientale.

Non esiste una legge nazionale per la tutela degli alberi (ad eccezione di quelli monumentali), ma esistono dei Regolamenti comunali del verde o delle ordinanze sindacali che regolano il loro abbattimento in aree pubbliche e aree private.

L'abbattimento di alberi non è sempre possibile, anche se si trovano in una proprietà privata, infatti la Sentenza della Corte di Cassazione 04/05/2005, n. 24396 ha affermato che i danni conseguenti al taglio degli alberi ad alto fusto - seppur presenti in un giardino condominiale - appaiono "irreversibili" non solo per i condomini ma più in generale per i cittadini

Tutte le operazioni di potatura e taglio degli alberi devono essere effettuate a spese e a cura dei proprietari.

In Comune di Moglia …

Nel caso gli alberi siano collocati all’interno delle fasce di rispetto fluviale, per le potature e per il taglio (Art. 142 lett. c del D.L. n° 42 del 22/01/2004) occorre fare riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, in particolare all’Allegato A e Allegato B.

Nel caso gli alberi siano collocati in ambiti agricoli che il PGT definisce AG1, AG2, AG3, AG4  si veda l’art. 5.2.1 delle Disposizioni attuative del piano delle regole del PGT di Moglia, comma D) che  recita: “Vanno salvaguardati gli spazi liberi aperti di definizione delle corti medesime, in particolare quelli interni, le aie e le alberature esistenti e, nel caso di assenza di alberature o di estirpazione di essenze minori o di scarsa importanza ai fini paesaggistico-ambientali, vanno concordate con le Autorità Comunali congrue nuove piantumazioni, nell’ambito del relativo permesso di costruire o di altro titolo abilitativo edilizio.”

Inoltre, l’art. 5.4.7 comma B) indica che “Ogni intervento avente rilevanza edilizia o comunque incidenza sul paesaggio dovrà essere verificato in sede di Commissione del Paesaggio, in modo da assicurare un corretto inserimento paesaggistico-ambientale.”

Di conseguenza, la pianta può essere abbattuta solo se rappresenta un dimostrato pericolo per la pubblica incolumità, previa presentazione, prima dell’esecuzione dell’intervento, di una relazione di un agronomo. Inoltre,  deve essere ottenuto l’assenso  della commissione del paesaggio, da richiedere attraverso apposita istanza denominata “Richiesta giudizio impatto paesistico” mediante la piattaforma Impresainungiorno.

Relativamente alla potatura, la stessa è sempre ammessa, ma se radicale e la pianta è collocata in ambiti che il PGT definisce  PG o AG2 o per gli alberi MONUMENTALI prima dell’esecuzione dell’intervento deve essere ottenuto l’assenso  della commissione del paesaggio, da richiedere attraverso apposita istanza denominata “Richiesta giudizio impatto paesistico” mediante la piattaforma Impresainungiorno

Se le piante ricadono  nel Tessuto urbano consolidato  possono essere tagliate, se possibile segnalandolo e dichiarando l’impegno a ripiantare (non obbligatorio) come auspicio da parte dell’amministrazione.

In merito alle piante pubbliche è possibile comunicare all'ufficio ambiente eventuali necessità di intervento.
 

Nel caso di alberi posti in terreni confinanti di proprietà privata valgono i disposti del Codice Civile.

Approfondimenti

La malattia nota come “cancro colorato del platano” è causata dal fungo ascomicete Ceratocystis fimbriata f. sp. platani e ha come ospiti unicamente piante appartenenti al genere Platanus. Tale microrganismo può diffondersi da una pianta infetta ad altre sane penetrando, mediante le spore, all’interno dei tessuti vegetali attraverso ferite o con il micelio.

Regione Lombardia ha suddiviso il territorio regionale in tre tipologie di zone:

  • zone indenni: aree dove la malattia non è mai stata riscontrata o, in caso di sua presenza nel passato, la stessa è da considerarsi eradicata;
  • zone focolaio: aree dove la presenza di cancro colorato è stata accertata ufficialmente dal SFR e dove si ritiene tecnicamente possibile prevederne l’eradicazione;
  • zone di contenimento: area in cui la presenza della malattia è diffusa in maniera tale da non poterne prevedere più l’eradicazione.

Gli interventi sulle piante nelle diverse zone devono sempre essere comunicati all'ERSAF Lombardia (Servizio Fitosanitario Regionale) che, per le zone focolaio e le zone di contenimento rilascia l'autorizzazione.

Per ulteriori informazioni e per gli approfondimenti normativi consulta il sito di Regione Lombardia.